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luglio 17th, 2008

Il parere dell’avvocato

Il matrimonio con validità legale è un vincolo che comporta per gli sposi dei precisi doveri oltre che degli indiscussi diritti. In regime di comunione dei beni, tutti i beni mobili e immobili acquistati dopo il matrimonio (anche solo da uno dei due coniugi) sono di proprietà di entrambi. Non fanno parte dei beni comuni, i beni strettamente personali, le donazioni o le successioni in favore di uno dei due sposi e quelli derivanti da un risarcimento di danni. Alla morte del coniuge, il supersite può vantare diritti anche sulle successioni o sulle eredità, anche se la coppia, al momento del decesso, era separata (ma non divorziata). Per quanto riguarda il tetto coniugale, un abbandono immotivato dello stesso è un’azione punibile se  chi lascia la casa si sottrae agli obblighi morali e patrimoniali di assistenza. La casa costruita su un terreno di proprietà di uno dei coniugi, anche se edificata con denaro comune, diviene di proprietà esclusiva del proprietario del terreno, in base al principio dell’accessione. In caso di separazione, al coniuge non proprietario spetta solo un credito corrispondente alla metà di quanto speso e non può vantare, in nessun caso, il diritto di comproprietà.

via: weddingplanners.it

Posted in Legale
By Castello Malvezzi
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